Contrattazione integrativa

Riferimento normativo: Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Contenuti: Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) 
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)


L’attività di contrattazione decentrata integrativa consiste, essenzialmente, nello stipulare e sottoscrivere, previo confronto, accordi atti a disciplinare alcune materie attinenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nei limiti, forme e compatibilità previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

I soggetti sindacali con i quali l’Amministrazione comunale si relaziona sono costituiti dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie dipendenti e dirigenti, e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, i quali organismi provvedono a costituire la propria delegazione trattante in relazione alle materie su cui avviare il confronto.

L’Amministrazione, a sua volta, compone la delegazione pubblica secondo i diversi livelli di approfondimento che sono richiesti, garantendo la presenza dei vari ruoli dirigenziali e direttivi che risultino di volta in volta maggiormente titolati ad intervenire sulle questioni, secondo le diverse competenze, acquisendo, laddove le questioni in discussione implicano approfondimenti su posizioni ed orientamenti di tipo politico, l’indirizzo degli stessi organi politici, tra questi in particolare dell’Assessore alle Relazioni sindacali e Politiche del personale.

Operativamente, gli organismi sindacali, rappresentativi della dirigenza e dei dipendenti, ricevono le informative dall’Amministrazione, più spesso dagli stessi componenti della delegazione di parte pubblica, potendo così chiedere di confrontarsi con essa nel merito. Per quanto attiene più in particolare alle problematiche gestionali di tipo settoriale, quindi non riconducibili a questioni di carattere generale o a materie da affrontare in sede di confronto più complessivo tra le delegazioni, ciascun dirigente, rispetto alla propria sfera gestionale, esercita le proprie prerogative procedendo a momenti decentrati di confronto e informativa, nel rispetto delle competenze, nonché di tempi, modalità e principi individuati per i diversi livelli relazionali dal quadro contrattuale nazionale.

Le materie di confronto possono essere diverse, ad esempio in materia di applicazione di istituti contrattuali, ripartizione delle risorse decentrate per il trattamento accessorio, criteri per l’organizzazione interna, iniziative per migliorare lo specifico ambiente di lavoro, orari di lavoro e dei servizi, applicazione dei criteri per la valutazione delle prestazioni ed il riconoscimento degli incentivi, andamento dei piani di attività della struttura stessa, esigenze e percorsi formativi del personale assegnato, ecc.

Di tali materie solo alcune sono assoggettate alle procedure di contrattazione, numerose altre sono invece assoggettabili a concertazione, o più semplicemente ad informazione e, se richiesto dalle organizzazioni sindacali, confronto.


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(sezione aggiornata al mese di gennaio 2024)